Da quali fonti energetiche proviene l’elettricità, quali fornitori di energia elettrica me la forniscono a casa? Quali sono le percentuali di energia fotovoltaica, da biomassa o idroelettrica sul mix elettrico? L’elettricità proviene dalla Svizzera o è stata importata dall’estero? I consumatori ricevono una volta all’anno informazioni dettagliate su queste e altre domande – con l’etichettatura dell’elettricità!
Da dove proviene la mia elettricità?
In Svizzera l’origine dell’elettricità, in conformità alla Legge federale sull’energia, è soggetta all’obbligo di etichettatura. Le aziende che forniscono elettricità ai consumatori finali svizzeri devono fornire almeno una volta all’anno informazioni riguardo ai seguenti punti:
- percentuale delle fonti energetiche impiegate sull’elettricità fornita
- origine dell’elettricità – produzione nazionale ed estera
- quantità complessiva di energia elettrica fornita
- nome del fornitore di energia elettrica
A partire dall’anno di fornitura 2018 nell’etichettatura dell’elettricità non è più consentito dichiarare «vettori energetici non omologabili» (cosiddetta energia grigia). Per gli anni fino al 2020 compreso c’è solo un’unica eccezione per la quale è ancora consentita la dichiarazione di energia grigia: doveva essere stato firmato prima del 1° novembre 2017 un contratto di fornitura di elettricità che non può certificare le fonti energetiche utilizzate.
L’Ordinanza sull’energia stabilisce che i fornitori di energia elettrica debbano pubblicare all’indirizzo Internet etichettatura-elettricita.ch il loro mix del fornitore annuale entro fine giugno dell’anno successivo. L’AES, in quanto associazione mantello di categoria, e Pronovo, in quanto organo d’esecuzione, gestiscono insieme questo sito Internet, il cui indirizzo viene messo a disposizione dall’UFE.
Informazioni sull’attuazione operativa dell’etichettatura dell’elettricità
Per informazioni sull’attuazione operativa dell’etichettatura dell’elettricità consultare il sito web di Pronovo. I seguenti link diretti vi portano agli argomenti principali dell’attuazione operativa delle prescrizioni dell’etichettatura dell’elettricità:
- La garanzia d’origine come base dell’etichettatura dell’elettricità
- I passi fondamentali dalla registrazione dell’impianto fino all’annullamento delle garanzie d’origine
- L’adempimento dell’obbligo di registrazione degli impianti
- La registrazione del mix del fornitore tramite il sistema delle garanzie d’origine
- Lo sviluppo dell’andamento temporale dell’etichettatura dell’elettricità
- Facts etichettatura dell’elettricità (richiamo delle basi legali e riferimento alla piattaforma di etichettatura dell’elettricità e dove è possibile dichiarare i mix dei fornitori)
Informazioni del settore sulla generazione di elettricità e sul consumo di elettricità in Svizzera
- Panoramica produzione elettricità CH (tedesco)
- Panoramica consumo di elettricità CH (tedesco)
- Panoramica produzione e mix di elettricità CH (tedesco)
- Panoramica energie rinnovabili CH (tedesco)
Le basi legali in dettaglio
- Base e motivazione dell’etichettatura dell’elettricità
- La Legge federale sull’energia come base legale dell’etichettatura dell’elettricità (l’articolo principale è l’articolo 9)
- L’Ordinanza sull’energia precisa le basi dell’etichettatura dell’elettricità (l’articolo principale è l’articolo 4)
- L’Ordinanza sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità regola il contenuto da pubblicare (l’articolo principale è l’articolo 8)